Con Risoluzione 1 giugno 2015, n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti alla luce della riforma sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari prevista dall'articolo 10, del D.L.G.S. n. 23/2011.In particolare, il documento di prassi, ha chiarito che:il regime favorevole (applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), previsto dall'art. 32, del D.P.R. n.