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Lavoratori in mobilità e assegno integrativo: termine perentorio per la domanda

L'INPS, nel Messaggio n. 1841 del 27 aprile 2016, fornisce chiarimenti in merito all'assegno integrativo spettante al lavoratore in mobilità che accetti un'offerta di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, con un livello retributivo inferiore rispetto a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro.L'Istituto chiarisce che la domanda di assegno integrativo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ridenominati i codici tributo per la rivalutazione dei beni d'impresa: Risoluzione

Con Risoluzione 26 aprile 2016, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a ridenominare i codici tributo '1811' e '1813' per il versamento, tramite Mod. F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione. Tale possibilità è stata reintrodotta dall'art. 1, commi da 889 a 897, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.In particolare, i codici tributo sopracitati, istituiti rispettivamente con le Risoluzioni n. 33/2006 e n.

Beni culturali anche per l'assolvimento delle imposte di successione, Risoluzione

Con Risoluzione 21 aprile 2016, n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha rinominato il codice tributo '6836'.In particolare, il documento di prassi precisa che, al fine di uniformare le modalità di versamento, tramite modello F24, delle imposte previste dall'art. 28 bis, D.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 39, D.Lgs. n. 346/1990, mediante l'utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere, il codice tributo 6836 è cosi ridenominato 'Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere – art. 28 bis del D.P.R. n. 602/1973 e art.

Niente licenziamento per mancata tempestività della contestazione

Secondo la Corte di Cassazione va annullata con rinvio la sentenza di merito che ritiene legittimo il licenziamento disciplinare nei confronti del rappresentante che non si è recato dal cliente, in quanto l'ulteriore addebito costituisce l'ultima frazione di un'unica condotta integrante il medesimo inadempimento, dopo l'annullamento della precedente sanzione. Con la Sentenza n. 8235 del 26 aprile 2016 viene precisato che la contestazione dell'episodio risulta tardiva e surrettizia, vista l'inidoneità della prima iniziativa disciplinare a determinare l'estinzione del rapporto lavorativo.

Cassazione: nullo il licenziamento del dirigente se la contestazione è generica

Con la Sentenza n. 8246 del 26 aprile 2016 la Cassazione afferma la nullità del licenziamento del dirigente, quando la contestazione degli addebiti non è ben motivata e circostanziata.Nello specifico, la Suprema Corte ritiene che le garanzie nel procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970 trovano applicazione, nel caso di licenziamento di un dirigente, anche a prescindere dalla sua collocazione nell'impresa, e sia in presenza di comportamento negligente che di un comportamento tale da recidere il vincolo fiduciario.

Detenzione sostituibile con pena pecuniaria per l'omesso versamento contributivo oltre i 10.000 euro

Con la Sentenza n. 17103 del 26 aprile 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla mutuabilità della pena detentiva breve in quella pecuniaria, in caso di omissione contributiva per importi oltre i 10.000 euro.In particolare la Suprema Corte ha stabilito che la pena detentiva breve può sempre essere sostituita da quella pecuniaria a discrezione del giudice, che può valutare la solvibilità del condannato anche quando questi versi in situazione economica disagiata.

Patent box: integrazioni da effettuare entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza di ruling

Con Comunicato 22 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a correggere il termine entro cui presentare la documentazione da allegare all'istanza di ruling per l'accesso al regime agevolato del Patent box.In particolare, per le istanze inviate entro il 31 marzo 2016, il termine corretto per integrare la documentazione è quello di 150 giorni (come previsto dal Provvedimento 23 marzo 2016), anziché 180 come erroneamente indicato, a causa di un refuso, nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2016, n. 11.

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