Il rifiuto della trasformazione da full time a part time non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (art. 5, c. 1, D.Lgs n. 61/2000): peraltro, la giurisprudenza comunitaria impone l'interpretazione secondo la quale, se il datore di lavoro prova l'esistenza di effettive esigenze economico-organizzative in virtù delle quali non può più mantenere in forza il lavoratore a tempo pieno, nonché il nesso tra queste e il provvedimento espulsivo, il licenziamento è legittimo.Fermo restando tale assunto, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n.