Niente licenziamento per l'attività prestata presso terzi durante l'assenza per malattia
In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che durante l'assenza per malattia presta attività lavorativa per terzi, qualora lo stesso dimostri che tale attività non ha compromesso la sua guarigione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n.