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Validità dell'accertamento sull'omissione delle ritenute fiscali anche senza allegazione del verbale INPS

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha statuito la piena validità dell'accertamento sul recupero delle ritenute fiscali omesse dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, anche se non viene allegato il verbale di ispezione INPS.Con la Sentenza n. 6871 dell'8 aprile 2016 è stato chiarito che, ai sensi delle disposizioni normative (art. 36 del DPR n. 600/1973), gli organi pubblici che compiono attività ispettiva o di vigilanza che, nello svolgimento delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono costituire eventuali violazioni tributarie, devono comunicarli alla Guardia di Finanza, a propria volta incaricata di trasmettere gli elementi utili per la verifica tributaria all'Ufficio impositore competente. La sussistenza di un obbligo a carico degli organi pubblici ispettivi, quali l'INPS, circa la trasmissione degli atti contenenti notizie fiscalmente rilevanti presuppone la piena utilizzabilità della documentazione trasmessa, in quanto all'ente impositore è consentito l'utilizzo non solo dei propri verbali di accertamento ma anche di altri atti e documenti in suo possesso.

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