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Ulteriori precisazioni del Ministero del Lavoro sulla nuova CIGS

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 30 del 9 novembre 2015, fornisce ulteriori precisazioni in materia di CIGS a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, con riferimento:al campo di applicazione della CIGS, viene precisato che vi rientrano le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli, nonché le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli;alla causale di intervento 'crisi aziendale' e, nello specifico, alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, viene chiarito che, con riferimento all'unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni per tale motivo (anche in costanza della normativa previgente), non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l'unità produttiva è evidentemente cessata;alle modalità di presentazione dell'istanza, viene disposta che, al fine di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati in vigenza della vecchia normativa, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015.

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