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Trattare come malattia l'assenza del lavoratore che non presenta il certificato impedisce il licenziamento

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il licenziamento operato da un'azienda nei confronti di un dipendente che, assente per malattia, non ha presentato un regolare certificato medico. L'azienda, infatti, ha implicitamente riconosciuto come malattia il periodo di assenza, prima richiedendo formalmente il certificato medico al lavoratore, mediante l'invio di una raccomandata allo stesso e, in seguito, indicando l'assenza nel prospetto paga come 'aspettativa per malattia al 50%'.Dalla Sentenza n. 1025 del 21 gennaio 2015, emerge che, con tale operato, l'azienda ha di fatto 'sbagliato strategia': di fronte al comportamento del lavoratore poteva scattare la sanzione espulsiva, ma solo dopo aver esperito i passaggi previsti dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (procedimento disciplinare), mentre è escluso il licenziamento immediato del lavoratore e, in merito, a nulla vale la previsione del regolamento interno all'azienda che considera dimissionario chi, per più di dieci giorni, non si presenta al lavoro senza giustificazione. La Suprema corte chiarisce che non è possibile introdurre un 'terzo genere' di recesso oltre al licenziamento e alle dimissioni volontarie: la contrattazione collettiva non può, infatti, prevedere un comportamento del lavoratore significativo della volontà di recedere dal rapporto senza ammettere prova contraria. Al datore non resta che reintegrare il lavoratore.

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