Termine illegittimo: conversione a tempo indeterminato anche in mancanza di norma specifica
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24844 del 9 dicembre 2015, rigettando il ricorso di un'azienda, ha ricordato che l'illegittimità del termine apposto al contratto comporta la nullità della clausola di apposizione dello stesso e, pertanto, la conversione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato.Tale criterio è applicabile in assenza di specifici motivi che giustifichino l'apposizione del termine, anche se manca, nell'ordinamento, una norma che sanzioni esplicitamente tale ipotesi. Rifacendosi all'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, infatti, i giudici della Corte Suprema chiariscono che alla nullità della clausola di apposizione del termine consegue l'invalidità parziale relativa alla sola medesima clausola e, pertanto, l'instaurazione di un contratto a tempo indeterminato.