Superminimo assorbibile fino a prova contraria
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'importo concordato a titolo di superminimo tra l'azienda e il lavoratore è assorbibile, in caso di promozione di quest'ultimo, salvo prova contraria derivante dallo stesso accordo individuale o dalla contrattazione collettiva.Nella Sentenza n. 24643 pubblicata il 3 dicembre 2015, i giudici della Corte Suprema hanno cassato il ricorso del lavoratore, in quanto questi non ha provato che l'emolumento era 'ad personam'. Di conseguenza, in mancanza di titolo che comprovi la non assorbibilità, il superminimo si deve considerare assorbibile dai futuri aumenti contrattuali ovvero dagli aumenti derivanti dalle promozioni ottenute dal lavoratore.