Soggetti esonerati dallo Spesometro: Provvedimento
Con Provvedimento 6 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche ai Provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (c.d. 'Spesometro').In particolare, è stato stabilito che, per l'anno 2015, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA: gli enti pubblici (di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009), al fine di non gravare gli stessi di ulteriori incombenze a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica e dell'entrata in funzione del meccanismo dello split payment;i commercianti al minuto (soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;le agenzie di viaggio e turismo (soggetti di cui all'art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive superiori ad euro 3.600 al lordo IVA.