Sicurezza sul lavoro: la violazione dell'obbligo di formazione non è reato
In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro che violi la disposizione in tema di obbligo formativo, non può essere punito con alcuna sanzione penale, non costituendo la violazione in parola un reato.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 28577 del 6 luglio 2015, ha precisato che l'obbligo previsto dall'art. 18, lettera I, del D.Lgs n. 81/2008 non risulta presidiato da sanzione penale e quindi la condanna del datore di lavoro deve considerarsi illegittima per violazione del principio di legalità.