Sicurezza sul lavoro: la condotta rischiosa del lavoratore salva il preposto dalla condanna
In materia di infortuni e sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha stabilito che il preposto alla sicurezza del cantiere non può essere ritenuto responsabile per le lesioni personali riportate dall'operaio che ha adottato una condotta 'imprevedibilmente rischiosa', in quanto il preposto non può e non è obbligato a presidiare continuamente il cantiere.Nella Sentenza n. 49361 pubblicata il 15 dicembre 2015, i giudici della Corte Suprema hanno infatti ricondotto l'infortunio alla condotta tenuta dal lavoratore, che è stata giudicata estremamente rischiosa ed estranea alla normale attività lavorativa, e per questo non può essere ritenuto responsabile il preposto alla sicurezza, tanto più che questi era presente assiduamente in cantiere e pertanto non punibile per una mancanza in tal senso.