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Ricalcolo del risarcimento per infortunio liquidato in misura inferiore alle tabelle milanesi

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la rideterminazione del risarcimento a favore del lavoratore, calcolato in base alle tabelle milanesi ma liquidato in misura minore, in quanto il giudice di merito nella sua decisione non ha dato conto di come è avvenuto l'incidente. Infatti, per il sinistro ante 2000 dal danno differenziale di natura non patrimoniale non si può decurtare la rendita INAIL, che all'epoca non comprendeva il danno biologico, dal momento che vengono comparate grandezze disomogenee. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4025 del 1° marzo 2016, ha sottolineato che, con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale secondo le tabelle milanesi, il giudice deve, in sede di valutazione equitativa, individuare dei validi criteri di giudizio parametrati alla specificità del caso da esaminare in funzione di una personalizzazione del danno.

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