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Revoca organo di controllo delle S.r.l. solo con Decreto del tribunale: Nota Ministero della Giustizia

Con Nota 13 gennaio 2015, n. 4865 (allegata alla Circolare MISE 19 gennaio 2015, n. 6100), il Ministero della Giustizia ha fornito la sua interpretazione in merito all'abrogazione dell'art. 2447, comma 2, C.C. (ad opera dell'art. 20, comma 8, D.L. n. 91/2014), con il quale era previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le S.r.l. con capitale superiore ad euro 120.000,00.In particolare, il Ministero della Giustizia ritiene che, qualora i soci deliberino la revoca del collegio, la cui nomina sia avvenuta:in vigenza delle nuove regole previste con il D.L. n. 91/2014;oppure, in base alle disposizioni previgenti, la relativa delibera deve essere approvata con Decreto del Tribunale.Si fa presente, al riguardo, che il Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 1129-2014/I) aveva invece ritenuto legittima ed efficace la revoca dell'organo di controllo, senza necessità di Decreto di approvazione del Tribunale.

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