Responsabilità oggettiva del datore di lavoro da escludersi in caso di infortunio
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12347 del 15 giugno 2016 afferma che la responsabilità civile del datore di lavoro nell'ambito della tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 c.c.) si concretizza nelle ipotesi di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.Nella fattispecie l'infortunio si era verificato per colpa di un dipendente (dipendente di un società consorziata che svolgeva lavori di manutenzione in uno stabilimento di una società committente), che nel fuoriuscire in bicicletta da un cunicolo di ispezione aveva travolto un lavoratore dello stabilimento che sopraggiungeva anch'egli in bicicletta. Sul luogo tuttavia erano presenti gli appositi segnali di pericolo e la condotta dell'investitore non era connessa allo svolgimento dei lavori in appalto, pertanto è da escludersi la responsabilità oggettiva del datore di lavoro.