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Repechage al posto del licenziamento solo per mansioni equivalenti

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro deve ritenersi esistente laddove siano disponibili, all'interno dell'azienda, posizioni con contenuti professionali compatibili con la professionalità del lavoratore interessato al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.Nella Sentenza n. 9467 del 10 maggio 2016, sulla base del principio sopra esposto, i giudici della Suprema Corte hanno confermato il licenziamento per motivi economici di una segretaria di un hotel, nonostante l'esistenza di una posizione libera come cameriera ai piani che la stessa sarebbe stata anche disposta ad accettare per evitare il licenziamento: il datore di lavoro, infatti, non viola l'obbligo del tentativo di repechage, in quanto i contenuti professionali della posizione libera sono ritenuti non omogenei rispetto al bagaglio professionale della lavoratrice.

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