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Regime di non imponibilità IVA per le navi: Risoluzione

Con Risoluzione 12 gennaio 2017, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di 'navi adibite alla navigazione in alto mare' nell'ambito dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972.In particolare, l'Agenzia ha precisato che una nave può essere considerata "adibita alla navigazione in alto mare" se, nel corso dell'anno precedente, ha effettuato viaggi in misura superiore al 70% oltre le 12 miglia marine. Tale condizione deve essere provata per ciascun periodo d'imposta da attestazioni ufficiali.L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che il regime di non imponibilità può essere applicato anticipatamente anche agli acquisti di navi in fase di costruzione.In questi casi, è necessaria un'apposita dichiarazione da parte dell'armatore, in cui venga attestato che la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare. Tale condizione deve essere riscontrata entro l'anno successivo al varo della nave.

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