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Regime dei minimi: chiarimenti Agenzia delle Entrare

Con Risoluzione 23 luglio 2015, n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità anche i contribuenti che hanno cominciato una nuova attività di impresa, arte o professione a inizio 2015, prima del 1° marzo 2015, data di entrata in vigore dell'art. 10, comma 12-undecies, D.L. n. 192/2014 che ha prorogato la possibilità di accedere al regime per tutto il 2015.Tali soggetti dovranno, quindi: comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015, l'adesione al regime, allegando il quadro VO, non avendo potuto esercitare l'opzione per il regime al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività;entro trenta giorni dalla pubblicazione della Risoluzione in esame, o entro la prima liquidazione IVA successiva se la stessa scade dopo tale termine, rettificare i documenti emessi contenenti l'addebito dell'imposta.

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