Redistribuzione aree tra co-lottizzanti: Risoluzione delle Entrate
Con Risoluzione 1 giugno 2015, n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti alla luce della riforma sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari prevista dall'articolo 10, del D.L.G.S. n. 23/2011.In particolare, il documento di prassi, ha chiarito che:il regime favorevole (applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), previsto dall'art. 32, del D.P.R. n. 601/1973, opera in senso ampio a prescindere dalla circostanza che i relativi atti riguardino o meno immobili pubblici;la redistribuzione, considerata la tipicità causale della fattispecie negoziale, la quale svolge una funzione meramente ripartitoria/distributiva e non una tipica funzione di scambio negoziale, non rientra nel campo di applicazione IVA.