Professionista esente IRAP se la struttura organizzativa esterna non crea valore aggiunto: Cassazione
Con Ordinanza 17 luglio 2015, n. 14886, la Corte di Cassazione ha precisato che non è soggetto ad IRAP il professionista i cui profitti, in parte, derivano da una struttura organizzativa esterna che, tuttavia, non crea valore aggiunto rispetto all'attività intellettuale. I giudici del Palazzaccio hanno precisato che non è rinvenibile autonoma organizzazione con la sola disponibilità di uno studio, in assenza di personale: ai fini del presupposto impositivo la struttura esterna deve infatti essere riferibile al lavoratore non solo a scopi operativi ma anche organizzativi.