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In presenza di addebiti disciplinari fondati non sussiste mobbing

Secondo la Corte di Cassazione è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente cui sono contestati precisi addebiti disciplinari, in quanto non risulta provata la condotta persecutoria del datore e, quindi, non si è in presenza di mobbing, a nulla rilevando il fatto che il medico certifichi una sindrome ansioso-depressiva del lavoratore.In particolare, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11547 del 4 giugno 2015, ha ribadito che ai fini della configurabilità del mobbing la condotta del datore o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente lavorativo deve concretarsi in reiterati comportamenti ostili di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può derivare la mortificazione e l'emarginazione del dipendente, con lesione del suo equilibrio fisiopsichico.

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