Preavviso a disposizione delle parti
Nulla vieta al datore di lavoro e al lavoratore di concordare un periodo di preavviso maggiore rispetto a quello previsto dal contratto nazionale per il livello di inquadramento del dipendente, soprattutto se a fronte di tale maggior durata il lavoratore beneficia di un aumento o di una promozione, né viene violato in alcun modo l'articolo 2118 del codice civile. L'azienda fidelizza così il dipendente, anche a fronte della difficoltà di sostituirlo.Con la Sentenza n. 4991 pubblicata il 12 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha validato questo principio, con la conseguente dichiarazione della legittimità dell'operato dell'azienda, nel momento in cui ha trattenuto al lavoratore le somme dei mesi accordati, visto il mancato rispetto dell'accordo da parte del lavoratore.