Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Omissione contributiva: in giudizio rileva anche la testimonianza del lavoratore

L'interesse giuridico, personale e concreto del lavoratore che testimonia, in sede di accesso ispettivo, circa il suo impiego come lavoratore subordinato, senza essere peraltro inquadrato in tal senso, legittima l'azione in giudizio e non è di per sé sufficiente a delineare l'incapacità di testimoniare ex articolo 246 del c.p.c..Con questa argomentazione, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20711 del 14 ottobre 2015, non accoglie il ricorso dell'azienda contro la decisione del giudice di seconde cure, che aveva ammesso la testimonianza del lavoratore resa in sede ispettiva, quale elemento probante per dirimere la causa sorta tra l'INPS e l'azienda su una presunta omissione contributiva. Considerando, inoltre, che dalla testimonianza era emersa una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in tutto assimilabile al lavoro subordinato, e nessuna successiva prova ha smentito tale fatto, il ricorso dell'azienda non può essere accolto.

Condividi questa news