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Omesso versamento escluso se dimostrata l'assoluta impossibilità di adempiere al debito

L'imprenditore / manager che durante la crisi non paga le ritenute previdenziali ma prima dell'accertamento si dimezza il compenso, presta fideiussioni a garanzia del debito e chiede al fisco la rateazione del debito stesso non è condannabile per omesso versamento in quanto il dolo non sussiste.Nella Sentenza n. 31930 del 22 luglio 2015 la Corte di Cassazione ha così assolto dalla condanne di primo e secondo grado un manager di un'azienda, sostenendo che se l'imputato invoca l'assoluta impossibilità di adempiere al debito d'imposta, dimostrando che la crisi non è allo stesso imputabile e di non poter reperire la liquidità necessaria al pagamento del debito, lo stesso non può essere ritenuto responsabile dell'omissione.

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