Nuovo ravvedimento operoso, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: Circolare
Con Circolare 9 giugno 2015, n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in tema di ravvedimento operoso, le modalità applicative della lettera a-bis), inserita nell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 dalla Legge n. 190/2014.In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il dies a quo per il ravvedimento di cui alla sopra citata lettera a-bis) (riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo) decorre dalla scadenza:del termine di presentazione della dichiarazione, se il contribuente intende regolarizzare violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione;del termine di versamento, se il contribuente intende regolarizzare violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione.