Nuova convenzione INPS/INAIL per la gestione degli eventi di dubbia competenza
INPS e INAIL hanno stipulato, in data 14 dicembre 2014, una nuova convenzione per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza. La convenzione fa seguito a quella sottoscritta dai due Istituti nel 2008.L'INPS, con il Messaggio n. 474 del 21 gennaio 2015, anticipando i contenuti di una circolare congiunta INPS/INAIL di prossima pubblicazione sulle novità della predetta convenzione, evidenzia che l'anticipazione delle somme spettanti al lavoratore avverrà con modalità diverse a seconda dell'Ente erogatore che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato, fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente. In particolare, nell'ipotesi in cui si tratti dell'INAIL, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, se si tratta, invece, dell'INPS, l'erogazione della prestazione economica risulta pari all'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.