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Non sono revocate le agevolazioni 'prima casa' in caso di abuso edilizio successivo alla registrazione della compravendita

Con Sentenza 4 marzo 2016, n. 4351, la Corte di Cassazione ha precisato che il contribuente non perde le agevolazioni 'prima casa' se realizza un'opera abusiva dopo la registrazione dell'atto di acquisto dell'immobile.In particolare, i Giudici, sulla base di quanto previsto dall'art. 49, D.P.R. n. 380/2001, con il quale è disposto che 'gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici', hanno stabilito che l'abuso edilizio che, alla data di registrazione dell'atto, non risultava realizzato, non fa decadere dai benefici in esame.

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