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Non basta il decorso del tempo e il TFR perché sussista il mutuo consenso nella risoluzione del rapporto

Con la Sentenza n. 22489 del 4 novembre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito agli elementi necessari al tacito mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.In particolare la Suprema Corte ha affermato che: 'per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento e l'impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro'.

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