No all'indennità di mancato preavviso di licenziamento in caso di cessazione dell'appalto
In materia di recesso, la Corte di Cassazione ha statuito che al lavoratore licenziato per cessazione del contratto di appalto non va riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso, confermando la decisione della Corte d'appello che ha respinto la richiesta di condanna in solido di società committente e appaltatrice al pagamento di tale indennità. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 19740 del 2 ottobre 2015, ha chiarito che dal momento che il contratto di appalto tra le imprese è cessato ancora prima del licenziamento del lavoratore, il trattamento retributivo non deriva dall'attività lavorativa prestata durante l'appalto, ma dalla scelta autonoma delle società di interrompere in tronco il rapporto di lavoro.