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No alla responsabilità penale per il mancato invio del POS dei subappaltatori al responsabile della sicurezza

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento quanto mai opportuno circa le disposizioni di cui agli articoli 97 e 101 del D.Lgs n. 81/2008: gli obblighi di trasmissione del POS da parte delle imprese che partecipano all'esecuzione delle opere previsti dall'articolo 101, non integrano alcuna sanzione penale in caso di mancata ottemperanza all'obbligo, ma solo una sanzione amministrativa. Viceversa, l'obbligo di verifica 'tecnica' dei POS previsto dall'articolo 97 integra la sanzione penale.Nella Sentenza n. 5172 del 4 febbraio 2015, sulla base di tale distinzione, la Suprema Corte ha cassato la condanna penale dell'affidatario dei lavori che aveva omesso di tramettere il POS del subappaltatore al coordinatore della sicurezza del cantiere: la verifica del POS era stata effettuata e l'inadempimento amministrativo legato alla mancata trasmissione è pertanto da ricondurre all'articolo 101 del TU, con la conseguenza che il reo evita la condanna penale e subisce la sola sanzione amministrativa.

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