No alla deduzione del vizio di motivazione in caso di pronuncia 'doppia conforme'
In tema di cause contro i licenziamenti che giungono davanti alla Corte di Cassazione trova applicazione il principio della non deducibilità del vizio di motivazione in caso di impugnazione di una pronuncia 'doppia conforme', come avviene qualora la domanda di annullamento avanzata dal lavoratore viene respinta in primo grado ed in sede di reclamo secondo il rito Fornero, in quanto anche quest'ultimo rientra nel campo delle impugnazioni. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 8708 del 3 maggio 2016, ha chiarito che per evitare l'inammissibilità del motivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) nel ricorso di legittimità vanno indicate le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, provando che sono diverse.