No alla condanna del coordinatore della sicurezza in caso di omessa comunicazione della ripresa dei lavori
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che il coordinatore per la sicurezza non può essere condannato per omicidio colposo, qualora l'incidente nel cantiere sia avvenuto dopo la ripresa improvvisa dei lavori decisa dal datore, senza preventiva comunicazione allo stesso coordinatore.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7960 del 23 febbraio 2015, ha precisato che l'estemporanea riapertura del cantiere costituisce un'evenienza non prevedibile dal coordinatore che, peraltro, è tenuto ad una vigilanza di alta qualità e non di cantiere, diversa da quella che spetta al datore, al dirigente ed al preposto.