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No al risarcimento al danno esistenziale per il ritardato pagamento dell'assegno di maternità

Secondo la Corte di Cassazione non sussistono gli estremi per il risarcimento al danno esistenziale nell'ipotesi in cui un soggetto lamenti il ritardo da parte dell'INPS nella corresponsione dell'assegno di maternità, con conseguenti difficoltà economiche che incidono negativamente sulla qualità della vita.Con la Sentenza n. 2217 del 4 febbraio 2016 la Corte ha chiarito che il risarcimento al danno esistenziale si configura soltanto nel caso in cui sussista la lesione di uno dei diritti garantiti costituzionalmente, come ad esempio, il diritto alla casa, allo studio, alla salute.

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