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No al licenziamento orale del dipendente

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo effettuato oralmente nei confronti del dipendente che va riammesso in servizio, come risulta dal telegramma contenente la richiesta di reintegrazione da parte del lavoratore. In particolare la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 19980 del 6 ottobre 2015, ha chiarito che la produzione in giudizio di un telegramma, anche senza l'avviso di ricevimento, rappresenta prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale deriva la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, comunque superabile mediante prova contraria, non fornita dal datore nel caso di specie.

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