No al licenziamento per l'infortunio in itinere avvenuto durante l'aspettativa sindacale
La Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL nei confronti del dipendente al rientro dall'aspettativa sindacale, cui durante la stessa è accaduto l'infortunio in itinere.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21499 del 22 ottobre 2015, ha sottolineato che durante il periodo di distacco presso l'organizzazione dei lavoratori, a quest'ultima spetta il pagamento all'INAIL del premio assicurativo e, una volta terminato l'incarico, la mancata presenza in servizio va imputata a motivi estranei al rapporto lavorativo con il datore, in quanto durante l'aspettativa tale rapporto entra in una fase di sospensione.