No al licenziamento del centralinista per riorganizzazione aziendale
In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo per riorganizzazione aziendale nei confronti del centralinista, in quanto dopo l'estinzione del rapporto vengono assunti dalla società impiegati in amministrazione; pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato come impiegato. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4460 del 5 marzo 2015, ha chiarito che, in caso di licenziamento per ragioni relative all'attività produttiva, grava sul datore di lavoro l'onere probatorio in merito alla concreta esistenza di tali ragioni e all'impossibilità di utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica.