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Niente reintegra per la mancata spiegazione dell'attribuzione dei punteggi per la mobilità

In tema di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha statuito che al lavoratore va riconosciuta solo l'indennità risarcitoria e non la reintegra, nel caso in cui il datore di lavoro all'avvio della mobilità non spiega come valorizza il criterio dell'anzianità nel punteggio necessario per l'individuazione dei dipendenti da estromettere e di quelli da salvare. Con la Sentenza n. 19320 del 29 settembre 2016 viene precisato che la tutela reale è assicurata per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori e non per la violazione delle procedure (art. 4, comma 9 della Legge n. 223/1991), come nell'ipotesi in cui l'azienda non specifica l'applicazione del criterio delle esigenze produttive sotteso al provvedimento espulsivo.

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