Niente passaggio dei debiti contributivi all'azienda cessionaria
In tema di trasferimento d'azienda, la Corte di Cassazione ha statuito che non sussiste nessuna legittimazione passiva della società cessionaria, rispetto ai debiti contratti dalla società alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento del trasferimento, che rappresentano debiti relativi all'esercizio dell'azienda, non operando l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente. Inoltre la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3646 del 24 febbraio 2016, ha chiarito che il lavoratore non può avanzare diritti di credito verso il datore per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, essendo estraneo al c.d. rapporto contributivo intercorrente fra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro.