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Niente mobbing e demansionamento per l'inattività del lavoratore

Secondo la Corte di Cassazione non si è in presenza di demansionamento né di mobbing, qualora l'inattività di fatto del lavoratore in azienda sia seguita al rifiuto di un nuovo incarico offertogli; pertanto è da escludersi il risarcimento a suo favore del danno non patrimoniale. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24064 del 25 novembre 2015, ha precisato che il dipendente ha rifiutato l'offerta di passare ad altro incarico senza riuscire a dimostrare che si trattava di mansioni dequalificanti, con relativo danno alla propria professionalità e, quindi, la successiva inoperosità non può essere addebitata al datore di lavoro.

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