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Niente licenziamento senza la prova dell'offerta di stipula di un patto di demansionamento

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per soppressione del posto di lavoro, in quanto nonostante l'impossibilità della sua adibizione alle precedenti mansioni non gli è stata offerta la stipula di un patto di demansionamento.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4509 dell'8 marzo 2016, ha sottolineato che al datore spetta la prova non solo dell'insussistenza, al momento del recesso, di alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa ma anche di aver offerto all'interessato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori compatibili con l'organizzazione aziendale.

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