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Niente licenziamento per il ritardo giustificato con una menzogna

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo, irrogato nei confronti del dipendente in ragione di un ritardo al lavoro giustificato con una menzogna, vista la mancanza di una compiuta analisi sulla gravità del fatto contestato e sull'idoneità a compromettere il vincolo fiduciario con il datore.La Suprema Corte, con la Sentenza n. 7419 del 14 aprile 2016, ha chiarito che per la sussistenza della giusta causa la stessa deve rivestire il carattere dell'irrimediabile, definitiva negazione totale degli elementi del rapporto lavorativo e, soprattutto, dell'elemento di fiducia che deve necessariamente esistere tra le parti.

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