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Niente indennità risarcitoria se il lavoratore non esercita l'opzione entro 30 giorni

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 203 dell'11 gennaio 2016, ha affermato che il termine di 30 giorni ex articolo 18 della Legge n. 300/1970, entro il quale il lavoratore deve esercitare l'opzione tra la reintegra e l'indennità sostitutiva di quindici mensilità, decorre dal momento in cui il lavoratore sia venuto a conoscenza della sentenza del giudice, in quanto sono ammesse forme equipollenti alla comunicazione formale della sentenza di reintegra.Di conseguenza, afferma la Corte 'ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 18, co. 5 stat.lav. per il pagamento dell'indennità sostitutiva alla reintegra, assume rilevanza la conoscenza – effettiva e completa – da parte del lavoratore della sentenza di declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria'.

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