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Niente condanna del datore se non è indicata l'omissione commessa nelle misure di sicurezza

In tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore infortunatosi, quest'ultimo deve almeno allegare l'omissione commessa dal datore nella predisposizione delle misure necessarie ad evitare l'incidente occorsogli. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2687 dell'11 febbraio 2015, ha chiarito che non risulta sufficiente la generica deduzione da parte dell'infortunato della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, in quanto la responsabilità del datore va collegata alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

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