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Mansioni superiori: 'salvano' dalla procedura di mobilità solo se svolte in via non sporadica

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10843 del 26 maggio 2015, afferma che è corretto inserire nella procedura di mobilità la lavoratrice che svolge saltuariamente mansioni superiori, nel caso in cui la dipendente, pur svolgendo mansioni promiscue, sia addetta con particolare incidenza a quelle a lei assegnate.Nella fattispecie, la lavoratrice impiegata come addetta alle pulizie in una casa di riposo, aveva impugnato il licenziamento collettivo perché svolgeva saltuariamente mansioni di assistente tutelare. La Corte sul punto ha rilevato che non deve essere fatta un'analisi quantitativa, ma un'analisi qualitativa della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale. Pertanto, la procedura di mobilità (riguardante una singola unità produttiva) è stata svolta in modo corretto.

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