L'obesità non può essere invocata dall'INAIL per negare l'infortunio in itinere
Una lavoratrice nel recarsi al lavoro inciampa nel marciapiede lesionandosi menisco e rotula e, dopo un primo periodo di terapie, viene sottoposta ad intervento chirurgico al ginocchio. L'INAIL non può disconoscere l'infortunio in itinere per il periodo di convalescenza successivo all'operazione, sostenendo che il danno al ginocchio che ha reso necessario l'intervento sia stato causato dall'obesità della lavoratrice e non tanto dal precedente infortunio.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12121 dell'11 giugno 2015, ha accolto il ricorso della lavoratrice, riconoscendole il diritto all'indennità di infortunio, e smentito l'INAIL in virtù del principio dell'equivalenza delle condizioni di cui all'articolo 41 del codice penale, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in modo indiretto o remoto, al verificarsi dell'evento. Pertanto, i giudici della Corte Suprema sostengono che l'infortunio occorso alla lavoratrice non può essere escluso dalle cause che hanno reso necessario l'intervento, solo perché già esistevano delle patologie da sovraccarico del ginocchio a causa del sovrappeso.