L'iscrizione a ruolo non preceduta dall'avviso bonario è nulla: Cassazione
Con Ordinanza 13 luglio 2015, n. 14544, la Corte di Cassazione ha chiarito che nella fase di riscossione delle imposte l'Agenzia delle Entrate è sempre tenuta a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/73 (c.d. avviso bonario) relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.L'omissione di tale comunicazione determina infatti la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.