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Licenziato il dipendente per lo svolgimento di altra attività nel periodo di malattia

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, durante la sua assenza dal posto di lavoro per malattia, compie attività che possono ritardare la guarigione ed aggravare le sue condizioni. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21438 del 21 ottobre 2015, ha ribadito che il recesso del datore è giustificato, in quanto tale condotta determina un inadempimento da parte del lavoratore, ovvero la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

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