Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Licenziato al termine dell'aspettativa per superamento del periodo di comporto

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del recesso datoriale intimato al dipendente per superamento del periodo di comporto una volta terminato il periodo di aspettativa, richiesto ed ottenuto quando il comporto era già esaurito. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 6697 del 6 aprile 2016, ha precisato che la concessione, di fatto, da parte del datore di lavoro del periodo di aspettativa previsto dal CCNL, anche se richiesto quando il periodo di comporto è già terminato, non elimina l'effetto di giustificare l'assenza sino allo scadere del periodo di aspettativa ed il provvedimento espulsivo emesso pochi giorni dopo la conclusione di tale aspettativa non va considerato invalido, sia dal punto di vista della rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto che da quello dell'affidamento del lavoratore in merito alla prosecuzione del rapporto.

Condividi questa news