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Licenziamento: la richiesta di tutela maggiore include la minore

In materia di licenziamento, con la Sentenza n. 23073 emanata l'11 novembre 2105, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un'azienda, ha precisato che nella richiesta di annullamento del licenziamento e reintegra operata dal lavoratore deve ritenersi ricompresa anche l'ipotesi minore relativa al recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo prevista dall'articolo 18, comma 4 della Legge n. 300/1970, così come riformulato dalla Legge Fornero. Questo perché vige il principio secondo il quale 'una pretesa più ampia contiene in sé una pretesa di minore portata, sempre che i fatti allegati con la domanda rimangano immutati'.Viene rigettato anche un altro motivo di ricorso dell'azienda che mirava ad annullare la sentenza di secondo grado, in quanto il lavoratore non aveva prodotto documenti a riprova della sussistenza del requisito dimensionale al fine di aver diritto alla reintegra. A tal proposito la Corte afferma che 'la valutazione e la scelta degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito', il quale pertanto può servirsi della visura camerale al fine di verificare la sussistenza del requisito dimensionale dell'azienda al fine di verificare la coerenza tra il tipo di rito e la tutela richiesta.

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