Licenziamento del dipendente per ritardo ed insubordinazione al superiore
Secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che, dopo aver fatto tardi al lavoro, risponde con un comportamento di insubordinazione al richiamo del superiore, come già avvenuto in precedenti occasioni. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 13680 del 3 luglio 2015, ha precisato che secondo il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare non è consentito licenziare per altri motivi, ma sussiste la possibilità di valutare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posi a fondamento del licenziamento, allo scopo di una valutazione delle complessiva gravità delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità della sanzione del datore.